<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MM di Marilena Molinari &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.molinariamministrazioni.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.molinariamministrazioni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 09:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Info SuperBonus 110%</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/superbonus110/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/superbonus110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[GUIDA AGENZIA delle ENTRATE aggiornamento FEBBRAIO 2021]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="http://www.molinariamministrazioni.it/wp-content/uploads/2020/12/Guida_Superbonus110__Febb21.pdf">GUIDA AGENZIA delle ENTRATE aggiornamento FEBBRAIO 2021</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/superbonus110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suddivisione delle spese per lavori di ristrutturazione condominiale a seguito alla vendita dell&#8217;immobile.</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/228/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/228/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tizio è proprietario di un&#8217;unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa. Il palazzo necessita d&#8217;interventi manutentivi; in un&#8217;assemblea si pongono le basi per una successiva deliberazione degli stessi. Accade che Tizio vende a Caio e solo dopo la cessione si formalizzano i lavori di manutenzione straordinaria. Le parti non hanno previsto nulla contrattualmente e iniziano a litigare: secondo Tizio deve pagare Caio, poiché è lui che ha deciso sull&#8217;esecuzione dei lavori.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tizio è proprietario di un&#8217;unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa.</p>
<p>Il palazzo necessita d&#8217;interventi manutentivi; in un&#8217;assemblea si pongono le basi per una successiva deliberazione degli stessi.</p>
<p>Accade che Tizio vende a Caio e solo dopo la cessione si formalizzano i lavori di manutenzione straordinaria.</p>
<p>Le parti non hanno previsto nulla contrattualmente e iniziano a litigare: secondo Tizio deve pagare Caio, poiché è lui che ha deciso sull&#8217;esecuzione dei lavori. Secondo Caio, invece, è Tizio a dover pagare poiché la prima delibera in materia è stata adottata quando quest&#8217;ultimo era ancora condomino.</p>
<p>Chi ha ragione?<br />
Secondo la Cassazione, che ha risolto l&#8217;intricata vicenda con la sentenza n. 10235 dello scorso 2 maggio, è Caio a dover pagare: quella adottata con il voto di Tizio, infatti, era una semplice delibera di dichiarazione d&#8217;intenti.</p>
<p>Di seguito, il link dove scaricare la sentenza in formato pdf:<span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.molinariamministrazioni.it/wp-content/uploads/2016/09/Cassazione-2-maggio-2013-n.-10235.pdf">cassazione-2-maggio-2013-n-10235</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE &#8211; &#8220;tabelle&#8221;</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/ripartizione-fra-locatore-e-conduttore-tabelle/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/ripartizione-fra-locatore-e-conduttore-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Per la giurisprudenza recente della Cassazione le tabelle millesimali possono essere approvate a maggioranza, anziché all&#8217;unanimità. Ma questo orientamento sembra contrastare con l&#8217;articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012): al comma 1 sembra porre una norma di sbarramento, precisando che le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all&#8217;unanimità e, solo in alcuni casi, a maggioranza qualificata. Ma andiamo con ordine. Le&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per la giurisprudenza recente della Cassazione le tabelle millesimali possono essere approvate a maggioranza, anziché all&#8217;unanimità.</p>
<p>Ma questo orientamento sembra contrastare con l&#8217;articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012): al comma 1 sembra porre una norma di sbarramento, precisando che le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all&#8217;unanimità e, solo in alcuni casi, a maggioranza qualificata.</p>
<p>Ma andiamo con ordine.</p>
<p>Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 2010, hanno chiarito che le tabelle millesimali servono solo a esprimere, in precisi termini aritmetici, un rapporto di valore già esistente tra i diritti dei vari condomini. La loro approvazione, quindi, non incide sulla consistenza dei diritti reali che spettano a ciascun condomino.</p>
<p>Piuttosto, è un atto di mera natura valutativa del patrimonio solo ai fini della distribuzione del carico delle spese condominiali e della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio.</p>
<p>Le tabelle millesimali, quindi, non hanno natura negoziale. Di qui discenderebbe la possibilità di approvarle a maggioranza e non all&#8217;unanimità.</p>
<p>Di seguito il link della tabella, in formato PDF, delle ripartizioni:</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.molinariamministrazioni.it/wp-content/uploads/2016/09/ripartizione-Locatore-conduttore.pdf">ripartizione-locatore-conduttore</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/ripartizione-fra-locatore-e-conduttore-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifiche periodiche impianti elettrici di condomini</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/nuovo-sito-online/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/nuovo-sito-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Le Verifiche periodiche ispettive degli impianti di messa a terra nei condomini sono disciplinate dal DPR 462/01, un regolamento di controllo della sicurezza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro. L’amministratore, quando è anche Datore di Lavoro, ha l’obbligo di omologazione dell’impianto elettrico e di incaricare un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell’impianto ogni 5 anni oppure 2 anni (in caso di locali&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Verifiche periodiche ispettive degli impianti di messa a terra nei condomini sono disciplinate dal DPR 462/01, un regolamento di controllo della sicurezza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro.</p>
<div id="c89" class="csc-default">
<p class="bodytext">L’amministratore, quando è anche Datore di Lavoro, ha l’obbligo di omologazione dell’impianto elettrico e di incaricare un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell’impianto ogni 5 anni oppure 2 anni (in caso di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri).</p>
<p class="bodytext">Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra nei condomini sono obbligatorie nel momento in cui il condominio è Datore di Lavoro.</p>
<p class="bodytext">In assenza di dipendenti, permane l’obbligo disciplinato dalla norma CEI 64-8/7 di effettuare delle verifiche per controllare la corretta efficienza dei dispositivi di protezione.</p>
<p class="bodytext">CERTIFICAZIONI dispone di Ispettori abilitati allo svolgimento delle verifiche che non svolgono attività in conflitto come disciplinato dalle disposizioni ministeriali al fine di garantire una ispezione di terza parte realmente imparziale.</p>
</div>
<div id="c90" class="csc-default">
<div>
<p class="bodytext">La verifica periodica sugli impianti elettrici soggetti al DPR 462/01 consiste nelle seguenti attività:</p>
</div>
<div>
<ol>
<li>Controllo della documentazione relativa all’impianto (dichiarazioni di conformità, denuncia, progetto e precedenti verbali di verifica).</li>
<li>Esame a vista.</li>
<li>Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.</li>
<li>Prove strumentali di corretto funzionamento degli interruttori differenziali (i cosidetti &#8220;salvavita&#8221;).</li>
<li>Misura della resistenza di terra.</li>
<li>Misura dell’impedenza dell’anello di guasto (se e quando applicabile).</li>
<li>Misura delle tensioni di contatto e di passo (se e quando applicabile).</li>
</ol>
</div>
<div></div>
<div>
<p class="bodytext">Al termine della verifica periodica CERTIFICAZIONI consegnerà al Datore di Lavoro il verbale relativo all’intervento.</p>
</div>
<div>
<p class="bodytext">Con questa attività di controllo, l’amministratore è maggiormente tutelato contro il rischio elettrico.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/nuovo-sito-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rinnovo della carica di amministratore anche senza i quorum ex art. 1136 c.c.</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/il-rinnovo-della-carica-di-amministratore-anche-senza-i-quorum-ex-art-1136-c-c/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/il-rinnovo-della-carica-di-amministratore-anche-senza-i-quorum-ex-art-1136-c-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Il rinnovo nell’incarico dell’amministratore di condominio con pieni poteri anche se la conferma non ottiene il quorum di cui all’art. 1136 II e IV co. c.c.  COMMENTO ALLA DECISIONE C. APPELLO VENEZIA 14.01.2015 di Maurizio VoI &#160; Corte d’Appello di Venezia, sezione seconda, 14 gennaio 2015 Pres.rel. Tosatti; A. Amm R.D. sas (avv.ti Barbieri, D’Anza) c. Condominio G. (avv.ti Alvigini, Mazza) ..Omissis.. Motivi della decisione Ed, invero, ex art.1129 comma&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il rinnovo nell’incarico dell’amministratore di condominio con pieni poteri anche se la conferma non ottiene il quorum di cui all’art. 1136 II e IV co. c.c.</strong><br />
<strong> COMMENTO ALLA DECISIONE C. APPELLO VENEZIA 14.01.2015</strong></p>
<p>di Maurizio VoI</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Corte d’Appello di Venezia, sezione seconda, 14 gennaio 2015 Pres.rel. Tosatti; A. Amm R.D. sas (avv.ti Barbieri, D’Anza) c. Condominio G. (avv.ti Alvigini, Mazza)</strong></p>
<p><em>..Omissis..</em></p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p><strong>Ed, invero, ex art.1129 comma decimo c.c., così come riformato, il rinnovo dell’amministratore è, per così dire automatico, essendo prevista la permanenza in carica dell’amministratore condominiale, per il caso in cui per qualsiasi motivo, non venga nominato altro soggetto, o non venga riconfermato l’incarico a quello attuale, con conseguente conferma dell’istituto della prorogatio</strong><em>”.</em></p>
<p><strong>Pertanto, anche a riguardo al disposto dell’art.1135 c.c., oltre che alla normativa ex art.1129 c.c., si deve (…) ritenere che sia possibile ricorrere al Giudice per la nomina di un amministratore, solo qualora, il condominio sia affatto sprovvisto, con esclusione (..)<a href="http://www.anaci-verona.net/amministratore-di-condominio/il-rinnovo-della-carica-di-amministratore/#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a> così dei casi come (..) comunque di un legittimo amministratore in carica (..); tanto più che per costante giurisprudenza tale istituto è destinato ad operare anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em>Commento</em></strong></p>
<p><strong><em>Il rinnovo nell’incarico dell’amministratore di condominio con pieni poteri anche se la conferma non ottiene il quorum di cui all’art. 1136 II e IV co. c.c.</em></strong></p>
<p>di <em>Maurizio Voi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/il-rinnovo-della-carica-di-amministratore-anche-senza-i-quorum-ex-art-1136-c-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cass. Civ. SS.UU. 9148/2008 Risolto il contrasto giurisprudenziale sulla solidarietà dei condomini</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/cass-civ-ss-uu-91482008-risolto-il-contrasto-giurisprudenziale-sulla-solidarieta-dei-condomini/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/cass-civ-ss-uu-91482008-risolto-il-contrasto-giurisprudenziale-sulla-solidarieta-dei-condomini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Preferita la tesi della parziarietà: ogni condomino è responsabile solo pro-quota La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse atteso che costituisce un revirement in materia di condominio e solidarietà fra condomini. La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Preferita la tesi della parziarietà: ogni condomino è responsabile solo pro-quota</p>
<div id="container">
<div id="wrapheight">
<div id="wrapper">
<div id="centro">
<div id="centro2">
<div class="bodynot">
<div class="commento">
<p align="justify">La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse atteso che costituisce un revirement in materia di condominio e solidarietà fra condomini.</p>
<p align="justify">La Cassazione ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.</p>
<p align="justify">Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi (vedi ex multis Cass. civ. <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=41327">n. 14593/2004</a> e <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=41328">n. 17563/2005</a>)</p>
<p align="justify">Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=112#art1123">art. 1123 c.c.</a>, che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.</p>
<p align="justify">La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.</p>
<p>( Fonte <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=41326" target="_blank">Altalex, 29 aprile 2008. Nota di <strong>Maria Leone</strong></a>)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/cass-civ-ss-uu-91482008-risolto-il-contrasto-giurisprudenziale-sulla-solidarieta-dei-condomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione browser Firefox</title>
		<link>https://www.molinariamministrazioni.it/attenzione-browser-firefox/</link>
		<comments>https://www.molinariamministrazioni.it/attenzione-browser-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marilena]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.molinariamministrazioni.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Si comunica che è preferibile l&#8217;utilizzo dei browser Explorer o Chrome anziché Firefox per visualizzare i contenuti della pagina &#8220;Il tuo condominio&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si comunica che è preferibile l&#8217;utilizzo dei browser Explorer o Chrome anziché Firefox per visualizzare i contenuti della pagina &#8220;Il tuo condominio&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.molinariamministrazioni.it/attenzione-browser-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
