RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE – “tabelle”

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Per la giurisprudenza recente della Cassazione le tabelle millesimali possono essere approvate a maggioranza, anziché all’unanimità.

Ma questo orientamento sembra contrastare con l’articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012): al comma 1 sembra porre una norma di sbarramento, precisando che le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all’unanimità e, solo in alcuni casi, a maggioranza qualificata.

Ma andiamo con ordine.

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 2010, hanno chiarito che le tabelle millesimali servono solo a esprimere, in precisi termini aritmetici, un rapporto di valore già esistente tra i diritti dei vari condomini. La loro approvazione, quindi, non incide sulla consistenza dei diritti reali che spettano a ciascun condomino.

Piuttosto, è un atto di mera natura valutativa del patrimonio solo ai fini della distribuzione del carico delle spese condominiali e della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio.

Le tabelle millesimali, quindi, non hanno natura negoziale. Di qui discenderebbe la possibilità di approvarle a maggioranza e non all’unanimità.

Di seguito il link della tabella, in formato PDF, delle ripartizioni:

ripartizione-locatore-conduttore